Art. 2.
                   Composizione, elezione, durata
 
   1.  Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura,
con voto limitato a due terzi, il Comitato  regionale  sardo  per  il
servizio   radiotelevisivo,  d'ora  in  avanti  denominato  Comitato,
composto  da  nove  membri  scelti  fra  esperti  di   comunicazione,
informazione e produzione radiotelevisiva.
   2.  I curricula dei candidati devono essere presentati, a cura dei
diretti interessati, almeno una settimana prima  della  data  fissata
per  la  votazione,  alla  Presidenza  del Consiglio regionale che li
trasmette in copia ai singoli consiglieri regionali.
   3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro
trenta giorni dalla elezione.
   4. Il Comitato dura in carica quanto  il  Consiglio  regionale  ed
esercita  le  proprie  funzioni  sino  all'insediamento  del Comitato
successivo.
   5. Il Comitato elegge, nel suo seno  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  il  Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei
vice  presidenti  ciascun  componente  il  Comitato  vota   un   solo
nominativo,  risultando  eletti i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. A maggioranza semplice viene eletto anche  un
segretario-tesoriere.
   6.  I  componenti  il Comitato sono eleggibili per non piu' di due
mandati. In  caso  di  loro  dimissioni,  decandenza  o  sopravvenuta
incompatibilita',  il  Consiglio  regionale provvede alla surroga nel
rispetto delle minoranze.
   7.  I  componenti  decadono  qualora   non   intervengano,   senza
giustificato  motivo,  a  tre  sedute  consecutive  del  Comitato. La
decandenza e' comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  regionale
entro tre giorni dalla presa d'atto da parte del Comitato.