Art. 2. Composizione, elezione, durata 1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, d'ora in avanti denominato Comitato, composto da nove membri scelti fra esperti di comunicazione, informazione e produzione radiotelevisiva. 2. I curricula dei candidati devono essere presentati, a cura dei diretti interessati, almeno una settimana prima della data fissata per la votazione, alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette in copia ai singoli consiglieri regionali. 3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro trenta giorni dalla elezione. 4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del Comitato successivo. 5. Il Comitato elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei vice presidenti ciascun componente il Comitato vota un solo nominativo, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A maggioranza semplice viene eletto anche un segretario-tesoriere. 6. I componenti il Comitato sono eleggibili per non piu' di due mandati. In caso di loro dimissioni, decandenza o sopravvenuta incompatibilita', il Consiglio regionale provvede alla surroga nel rispetto delle minoranze. 7. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La decandenza e' comunicata alla Presidenza del Consiglio regionale entro tre giorni dalla presa d'atto da parte del Comitato.