Art. 5. F u n z i o n i 1. Il Comitato e' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge n. 223 del 1990. 2. In tale ambito il Comitato. a) esprime il parere e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990; b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223 del 1990; c) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione stessa puo' adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990; d) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicita' sulle emittenti private locali e nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990 e per campagne di mobilitazione a fini sociali promosse dalla Regione o da enti strumentali della Regione; e) formula proposte al Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale e alla Direzione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nonche' in merito alla normale programmazione sia radiofonica sia televisiva in ambito regionale; f) regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali programmate dalla concessionaria pubblica secondo le norme della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizio radiotelevisivi. A tal fine il Comitato predispone apposito regolamento d'accesso, che e' approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul Buras; g) esprime il parere in ordine ai contenuti ed alle modalita' di attuazione delle convenzioni e delle intese che la Regione, i suoi organi istituzionali, i suoi enti strumentali ed i concessionari di pubblici servizi regionali stipulano con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati; h) assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione rediotelevisiva, in relazione alla tutela ed alla promozione dell'indentita' culturale in Sardegna; i) formula, in prossimita' della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e delle assemblee degli enti locali territoriali, un codice di comportamento per le trasmissioni elettorali dei concessionari radiotelevisivi privati e per le tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale. Tale codice di comportamento e' approvato dal Consiglio regionale. 3. Il Comitato, inoltre: a) esercita le attivita' che possono essergli richieste dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffussione e l'editoria, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990; b) collabora al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale; c) segue le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private; d) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunita' tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.