Art. 5.
                           F u n z i o n i
 
   1.  Il  Comitato  e'  organo  di  consulenza del Consiglio e della
Giunta regionale  in  materia  radiotelevisiva,  in  particolare  per
quanto  riguarda  i compiti assegnati alla Regione dalla legge n. 223
del 1990.
   2. In tale ambito il Comitato.
     a) esprime il parere e collabora alla proposizione di  eventuali
ipotesi   diverse   sullo  schema  di  piano  di  assegnazione  delle
radiofrequenze, trasmesso dal Ministero  delle  poste  alla  Regione,
cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del
1990;
     b)   collabora   all'adeguamento   del   piano  territoriale  di
coordinamento per la  localizzazione  degli  impianti  di  diffusione
previsti  dal  piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19,
della legge n. 223 del 1990;
     c) esprime il parere sui provvedimenti  che  la  Regione  stessa
puo'    adottare   per   disporre   agevolazioni   a   favore   della
radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi  dell'articolo
23, comma 2, della legge n. 223 del 1990;
     d)  esprime  il  parere  sulla  destinazione  dei  fondi  per la
pubblicita'  sulle  emittenti  private  locali  e  nazionali  di  cui
all'articolo  9,  comma 1, della legge n. 223 del 1990 e per campagne
di mobilitazione a fini sociali promosse  dalla  Regione  o  da  enti
strumentali della Regione;
     e)  formula  proposte  al  Consiglio  di  amministrazione,  alla
Direzione generale e alla Direzione  regionale  della  concessionaria
del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  in  merito a programmazioni
regionali che possano essere trasmesse sia in  ambito  nazionale  che
regionale,   nonche'   in  merito  alla  normale  programmazione  sia
radiofonica sia televisiva in ambito regionale;
     f) regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e  televisive
regionali  programmate dalla concessionaria pubblica secondo le norme
della   Commissione   parlamentare   di   vigilanza   dei    servizio
radiotelevisivi.
   A  tal fine il Comitato predispone apposito regolamento d'accesso,
che e' approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul Buras;
     g) esprime il parere in ordine ai contenuti ed alle modalita' di
attuazione delle convenzioni e delle intese che la  Regione,  i  suoi
organi  istituzionali,  i suoi enti strumentali ed i concessionari di
pubblici  servizi  regionali  stipulano  con  la  concessionaria  del
servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati;
     h) assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di
stimolare  e  sviluppare  la  formazione  e la ricerca sui temi e sui
problemi  della  comunicazione  rediotelevisiva,  in  relazione  alla
tutela ed alla promozione dell'indentita' culturale in Sardegna;
     i)   formula,  in  prossimita'  della  convocazione  dei  comizi
elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e  delle  assemblee
degli  enti  locali  territoriali,  un codice di comportamento per le
trasmissioni elettorali dei concessionari radiotelevisivi  privati  e
per  le tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo in ambito regionale. Tale codice di comportamento  e'
approvato dal Consiglio regionale.
   3. Il Comitato, inoltre:
     a)  esercita  le  attivita'  che  possono essergli richieste dal
Ministro delle  poste  e  telecomunicazioni  e  dal  Garante  per  la
radiodiffussione  e l'editoria, secondo quanto previsto dall'articolo
7, comma 5, della legge n. 223 del 1990;
     b)  collabora  al  censimento  delle   imprese   radiotelevisive
operanti  in  ambito  regionale, il cui elenco deve essere depositato
presso la Presidenza del Consiglio regionale;
     c) segue le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e
reti radiofoniche e televisive pubbliche e private;
     d) cura i rapporti con il Consiglio consultivo  degli  utenti  e
con  la  Commissione  nazionale  per  le pari opportunita' tra uomo e
donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge  n.  223
del  1990,  e con la Commissione regionale per la realizzazione della
pari opportunita' tra uomini e donne di cui alla legge  regionale  13
giugno 1989, n. 39.