Art. 6. P a r e r i 1. Gli organi, gli uffici, gli enti regionali, nonche' i concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il parere del Comitato ogni qualvolta debbano deliberare in materia radiotelevisiva ed a motivare l'eventuale non conformita' dei relativi provvedimenti al parere medesimo. 2. Tale parere viene espresso secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.