Art. 6.
                             P a r e r i
 
   1.   Gli  organi,  gli  uffici,  gli  enti  regionali,  nonche'  i
concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a  richiedere
obbligatoriamente  il  parere  del  Comitato  ogni  qualvolta debbano
deliberare in materia radiotelevisiva ed a motivare  l'eventuale  non
conformita' dei relativi provvedimenti al parere medesimo.
   2.   Tale   parere   viene   espresso   secondo   quanto  disposto
dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.