Art. 8.
                       Forme di partecipazione
 
   1. Il Comitato promuove ed attua idonee  forme  di  collaborazione
con   le   emittenti   private  operanti  nella  Regione  e  le  loro
associazioni, con le associazioni degli  utenti,  con  gli  organismi
sindacali   degli   operatori   dell'informazione,   con  gli  ordini
professionali, con gli organismi culturali e  con  tutti  i  soggetti
interessati  alla  comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri
periodici e consultazioni sugli atti ed  i  pareri  che  la  presente
legge gli demanda.
   2.  Il  Comitato promuove altresi' periodiche conferenze regionali
sull'informazione e le comunicazioni di massa e collabora  alla  loro
organizzazione.