Art. 9. Sede e funzionamento 1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed e' assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovra' essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo.