Art. 9.
                        Sede e funzionamento
 
   1.  Il  Comitato  ha  sede  presso  il  Consiglio  regionale ed e'
assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio,  la  cui  dotazione
dovra'   essere  prevista  nell'ambito  dell'organico  del  Consiglio
regionale e definita con deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,
sentito il Comitato medesimo.