IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   Al   fine   di  favorire  il  potenziamento  dei  servizi  di
collegamento  dell'isola,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a
concedere  contributi  a  favore  di  imprese  o  enti che esercitano
servizi pubblici di linee aeree di terzo  livello  per  il  trasporto
collettivo di persone.
   2. Sono considerate di terzo livello quelle linee aeree esercitate
a  mezzo  di aereomobili ed elicotteri con capacita' di trasporto non
superiore a cinquanta passeggeri e non inferiore a nove passeggeri.