Art. 3. Misura del contributo 1. Il contributo e' corrisposto solo ed esclusivamente in riferimento al 55 per cento dei posti offerti sulle linee aeree indi- cate nei piani annuali di intervento approvati dalla Giunta regionale come disposto dall'articolo 6. 2. Il contributo sara' erogato solo per un triennio e sara' corrisposto nel primo anno in misura pari al 100 per cento della tariffa approvata, nel secondo anno in misura pari al 75 per cento e nel terzo anno in misura pari al 50 per cento. 3. Il contributo verra' erogato limitamente ai posti non venduti e riferiti alla disponibilita' di cui al comma 1.