Art. 3.
                        Misura del contributo
 
   1.  Il  contributo  e'  corrisposto  solo  ed  esclusivamente   in
riferimento al 55 per cento dei posti offerti sulle linee aeree indi-
cate nei piani annuali di intervento approvati dalla Giunta regionale
come disposto dall'articolo 6.
   2.  Il  contributo  sara'  erogato  solo  per  un triennio e sara'
corrisposto nel primo anno in misura pari  al  100  per  cento  della
tariffa  approvata, nel secondo anno in misura pari al 75 per cento e
nel terzo anno in misura pari al 50 per cento.
   3. Il contributo verra' erogato limitamente ai posti non venduti e
riferiti alla disponibilita' di cui al comma 1.