Art. 7. C o n v e n z i o n e 1. L'erogazione dei contributi previsti nel piano agli enti ed imprese e' subordinata alla stipula di una convenzione che deve contenere: a) il divieto di apportare variazioni od interruzioni, anche temporanee, al programma di esercizio approvato dall'Assessorato regionale dei trasporti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali variazioni od interruzioni dovute a causa di forza maggiore; b) l'obbligo di applicare ai servizi le tariffe autorizzare dall'Assessorato regionale dei trasporti con eslcusione di imporre, anche temporaneamente ed a qualsiasi titolo, sovraprezzi sui titoli di viaggio. c) l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i mezzi adibiti al servizio; d) l'obbligo di osservare la vigente normativa di legge e contrattuale nei confronti del personale dipendente e di mantenere la dotazione organica approvata dall'Assessorato regionale dei trasporti.