Art. 7.
                        C o n v e n z i o n e
 
   1. L'erogazione dei contributi previsti nel  piano  agli  enti  ed
imprese e' subordinata alla stipula di una convenzione
   che deve contenere:
      a)  il  divieto  di apportare variazioni od interruzioni, anche
temporanee, al  programma  di  esercizio  approvato  dall'Assessorato
regionale  dei  trasporti  e  l'obbligo  di  segnalare immediatamente
eventuali  variazioni  od  interruzioni  dovute  a  causa  di   forza
maggiore;
     b)  l'obbligo  di  applicare  ai  servizi le tariffe autorizzare
dall'Assessorato regionale dei trasporti con eslcusione  di  imporre,
anche  temporaneamente  ed a qualsiasi titolo, sovraprezzi sui titoli
di viaggio.
     c) l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i mezzi adibiti al
servizio;
     d) l'obbligo di  osservare  la  vigente  normativa  di  legge  e
contrattuale nei confronti del personale dipendente e di mantenere la
dotazione   organica   approvata   dall'Assessorato   regionale   dei
trasporti.