Art. 8.
                      Erogazione dei contributi
 
   1. L'Assessorato  regionale  dei  trasporti  con  proprio  decreto
provvede  all'erogazione  dei  contributi, per semestralita' e previa
verifica  relativa  all'effettiva   non   utilizzazione   dei   posti
disponibili sui mezzi impiegati nel servizio ammesso a contributo.
   2. La mancata vendita dei posti offerti deve essere opportunamente
documentata   e   certificata   dalla   direzione   della  competente
circoscrizione aeroportuale.
   3. L'Assessorato regionale dei trasporti vigila sulla  regolarita'
dei servizi.