Art. 8. Erogazione dei contributi 1. L'Assessorato regionale dei trasporti con proprio decreto provvede all'erogazione dei contributi, per semestralita' e previa verifica relativa all'effettiva non utilizzazione dei posti disponibili sui mezzi impiegati nel servizio ammesso a contributo. 2. La mancata vendita dei posti offerti deve essere opportunamente documentata e certificata dalla direzione della competente circoscrizione aeroportuale. 3. L'Assessorato regionale dei trasporti vigila sulla regolarita' dei servizi.