Art. 3.
                Rapprersentanti della Regione Toscana
 
   1. I  rappresentanti  della  Regione  nominati  nel  Consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto  degli  Innocenti,  nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 9, comma  1,  della  legge  regionale  8
marzo  1979, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990,
n. 40, inviano alla Giunta regionale copia dei bilanci di  previsione
ed i consuntivi dell'Istituto.
   2.  I predetti rappresentanti trasmettono al Consiglio regionale e
alla   Giunta   una   relazione   annuale   sull'andamento   generale
dell'attivita'   e   sulla   tenuta   degli   atti   contabili  e  di
amministrazione.