Art. 3. Rapprersentanti della Regione Toscana 1. I rappresentanti della Regione nominati nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40, inviano alla Giunta regionale copia dei bilanci di previsione ed i consuntivi dell'Istituto. 2. I predetti rappresentanti trasmettono al Consiglio regionale e alla Giunta una relazione annuale sull'andamento generale dell'attivita' e sulla tenuta degli atti contabili e di amministrazione.