Art. 5. Abrogazione 1. La legge regionale 14 aprile 1990, n. 45 e' abrogata. La presente legge regionale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 23 marzo 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1994 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1994.