Art. 5.
                             Abrogazione
 
   1. La legge regionale 14 aprile 1990, n. 45 e' abrogata.
   La presente legge regionale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 23 marzo 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
febbraio 1994 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  19
marzo 1994.