Art. 3.
               Iniziative nel campo della cooperazione
 
   1.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di cui alle leggi 26 febbraio
1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 212, d'intesa  con  la  Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e in
accordo con le competenti autorita' slovene e croate, la Regione:
     a)  promuove  e  sostiene  l'attuazione  di  interventi intesi a
favorire  lo  sviluppo  di  centri  e  di   attivita'   culturali   e
d'istruzione per le comunita' di lingua italiana nelle Repubbliche di
Slovenia  e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di
ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne,  e
la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici;
     b)    favorisce   e   sostiene   iniziative   finalizzate   alla
identificazione,   alla   catalogazione,   al   recupero    e    alla
valorizzazione   dei   beni  culturali  di  origine  veneta  presenti
nell'Istria e nella Dalmazia;
     c)  cura  e  sostiene  la  pubblicazione  e  la  diffusione   di
informazioni  culturali,  socio-economiche  e  relative al patrimonio
ambientale per contribuire allo sviluppo della  cooperazione  tra  il
Veneto  e  le  comunita'  interessate  alle  iniziative  di  cui alla
presente legge.