Art. 3. Iniziative nel campo della cooperazione 1. Nel rispetto delle finalita' di cui alle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 212, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e in accordo con le competenti autorita' slovene e croate, la Regione: a) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attivita' culturali e d'istruzione per le comunita' di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici; b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell'Istria e nella Dalmazia; c) cura e sostiene la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunita' interessate alle iniziative di cui alla presente legge.