Art. 5.
      Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione
    del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia
 
   1.  Per  realizzare  il  necessario  collegamento  programmatico e
operativo tra la Regione e gli organismi associativi  che  perseguono
le  finalita'  enunciate  all'art.  1  e  per fornire idoneo supporto
tecnico scientifico alla Giunta regionale, e' istituito  il  Comitato
permanente  per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.
   2. Il Comitato e' composto:
     a) dal presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo
presiede;
     b) da un rappresentante  di  ciascuna  universita'  avente  sede
nella Regione;
     c)  da  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  comuni
d'Italia - Anci, del Veneto;
     d) fino a sette rappresentanti di  organismi  associativi  e  di
istituzioni  di  studio  e  di  ricerca,  senza fini di lucro, che si
caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-
veneta e dalmata e dei prodotti relativi alle minoranze linguistiche;
     e) fino a  tre  rappresentanti  di  associazioni  e  istituzioni
rappresentative delle comunita' istriana e dalmata del Veneto.
   3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale.
   4.  I  rappresentanti  di  cui  alle  lettere d) ed e) del comma 2
vengono  scelti  dalla  Giunta  regionale,  tra  i  designati   dagli
organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentativita'.
   5. Il Comitato e' nominato con decreto del presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Il
Comitato  e'  formalmente costituito con la nomina di almeno la meta'
dei rappresentanti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.
   6. Ai componenti del  Comitato  e'  corrisposto,  ove  spetti,  il
rimborso  delle  spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 187
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.
   7. In sede  di  prima  applicazione  il  presidente  della  Giunta
regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  invita  i soggetti interessati a formulare le candidature; il
Comitato e' costituito entro i successivi novanta giorni.