Art. 5. Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia 1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalita' enunciate all'art. 1 e per fornire idoneo supporto tecnico scientifico alla Giunta regionale, e' istituito il Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia. 2. Il Comitato e' composto: a) dal presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede; b) da un rappresentante di ciascuna universita' avente sede nella Regione; c) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - Anci, del Veneto; d) fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro- veneta e dalmata e dei prodotti relativi alle minoranze linguistiche; e) fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunita' istriana e dalmata del Veneto. 3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale. 4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 vengono scelti dalla Giunta regionale, tra i designati dagli organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentativita'. 5. Il Comitato e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Il Comitato e' formalmente costituito con la nomina di almeno la meta' dei rappresentanti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2. 6. Ai componenti del Comitato e' corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche. 7. In sede di prima applicazione il presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i soggetti interessati a formulare le candidature; il Comitato e' costituito entro i successivi novanta giorni.