Art. 7. Programma annuale degli interventi 1. La Giunta regionale provvede alla formulazione del programma annuale degli interventi che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di dicembre. 2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.