Art. 7.
                 Programma annuale degli interventi
 
   1.  La  Giunta  regionale provvede alla formulazione del programma
annuale degli interventi che viene presentato al Consiglio  regionale
per l'approvazione entro il mese di dicembre.
   2.  Entro  il  mese  di  gennaio, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio una relazione sullo stato di  attuazione  delle  iniziative
assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.