Art. 2. Soggetti destinatari 1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge: a) le piccole e medie imprese industriali cosi' come definite dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese alberghiere titolari di strutture ricettive classificabili con almeno 3 stelle ai sensi dell'art. 4, legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, nonche' le imprese artigiane iscritte al relativo albo, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui ll'art. 1; b) i consorzi e le societa' consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera a), anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica e di compatibilita' ambientale delle attivita' produttive; c) le societa', anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la presentazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonche' la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime; d) gli enti pubblici o le societa' miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitivita' delle imprese di cui alla lettera a) su conforme parere della Giunta regionale.