Art. 2.
                        Soggetti destinatari
 
   1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
     a) le piccole e medie imprese industriali  cosi'  come  definite
dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche
ed   integrazioni,  le  imprese  alberghiere  titolari  di  strutture
ricettive classificabili con almeno 3 stelle ai  sensi  dell'art.  4,
legge  regionale  3  maggio 1988, n. 24, nonche' le imprese artigiane
iscritte al relativo albo, localizzate o che andranno a  localizzarsi
nei territori di cui ll'art. 1;
     b)  i  consorzi  e  le  societa' consortili, costituite anche in
forma cooperativa, tra le imprese  di  cui  alla  lettera  a),  anche
aventi  per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in
particolar  modo  nel  settore  della  diffusione  dei  processi   di
innovazione   tecnologica   e   di  compatibilita'  ambientale  delle
attivita' produttive;
     c) le societa', anche a  partecipazione  regionale,  aventi  per
scopo  la  presentazione  di servizi alle imprese di cui alla lettera
a), nonche' la realizzazione di strutture al servizio  delle  imprese
medesime;
     d)  gli  enti  pubblici  o  le  societa'  miste  che  realizzano
iniziative e opere volte a migliorare la competitivita' delle imprese
di cui alla lettera a) su conforme parere della Giunta regionale.