Art. 3. Tipologie degli interventi 1. Le finalita' di cui alla presente legge sono perseguite mediante: a) concessione di finanziamenti, a valere pro quota sui fondi di rotazione di seguito indicati, ai quali e' applicato un tasso di interesse ridotto di non piu' di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione dei finanziamenti, nei limiti comunque dell'incidenza massima sugli investimenti lordi di cui al comma 4; b) contributi in conto capitale, secondo i criteri e le modalita' definiti al comma 5. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono destinati ai soggetti di cui all'art. 2, lettera a). La concessione dei relativi finanziamenti e' attivata mediante: a) la costituzione di un fondo di rotazione per le piccole e medie imprese industriali ed artigianali, al quale e' destinata una quota pari a 40 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7; b) la costituzione di un fondo di rotazione per l'impresa alberghiera, al quale e' destinata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7. 3. Lo stanziamento del fondo di cui alla lettera a) del comma 2, e' destinato: a) per il 70 per cento a finanziare interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, non iscritte all'albo artigiani; b) per il 30 per cento a finanziare interventi a favore delle imprese artigiane, iscritte al relativo albo. 4. Le agevolazioni derivate dall'utilizzo dei fondi di rotazione di cui al comma 2 del presente articolo devono avere una incidenza sull'investimento lordo pari o inferiore a quella massima prevista dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese. 5. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) e' assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7, cosi' destinata: a) per il 70 per cento per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'Iva. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto e' di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta' a norma dell'art. 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329; b) per il 30 per cento per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2. 6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo, sono concesse per le seguenti iniziative: a) acquisto di terreni e fabbricati, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento; b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, destinati alle attivita' imprenditoriali agevolate dalla presente legge; c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese; d) realizzazione e sviluppo di sistemi aziendali di qualita', nonche' la relativa attivita' di autoformazione; e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico; f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attivita' d'impresa; g) attivita' di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari; h) realizzazione di strutture e impianti con finalita' di salvaguardia dell'ambiente, in concessione con l'attivita' delle imprese; i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale. 7. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali agevolazioni previste dalle normative comunitarie; non sono concedibili per le operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993 ovvero per le quali siano state chieste ed ottenute provvidenze sulla base di leggi che escludono la cumulabilita'.