Art. 3.
                     Tipologie degli interventi
 
   1. Le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge  sono  perseguite
mediante:
     a) concessione di finanziamenti, a valere pro quota sui fondi di
rotazione  di  seguito  indicati,  ai  quali e' applicato un tasso di
interesse ridotto di non piu' di  5  punti  percentuali  rispetto  al
tasso  ufficiale  di  sconto vigente al momento della concessione dei
finanziamenti,  nei  limiti  comunque  dell'incidenza  massima  sugli
investimenti lordi di cui al comma 4;
     b)  contributi  in  conto  capitale,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' definiti al comma 5.
   2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono destinati  ai
soggetti  di  cui all'art. 2, lettera a). La concessione dei relativi
finanziamenti e' attivata mediante:
     a) la costituzione di un fondo di rotazione  per  le  piccole  e
medie  imprese  industriali ed artigianali, al quale e' destinata una
quota pari a 40 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7;
     b) la costituzione  di  un  fondo  di  rotazione  per  l'impresa
alberghiera, al quale e' destinata una quota pari a 10 miliardi dello
stanziamento di cui all'art. 7.
   3.  Lo  stanziamento del fondo di cui alla lettera a) del comma 2,
e' destinato:
     a) per il 70 per cento a finanziare interventi  a  favore  delle
piccole e medie imprese industriali, non iscritte all'albo artigiani;
     b)  per  il  30 per cento a finanziare interventi a favore delle
imprese artigiane, iscritte al relativo albo.
   4. Le agevolazioni derivate dall'utilizzo dei fondi  di  rotazione
di  cui  al  comma 2 del presente articolo devono avere una incidenza
sull'investimento lordo pari o inferiore a  quella  massima  prevista
dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese.
   5.  Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) e' assegnata una
quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7,  cosi'
destinata:
     a)  per il 70 per cento per sostenere le iniziative dei soggetti
di cui all'art. 2,  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  mediante  la
concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli
investimenti  ammissibili,  al  netto dell'Iva. La misura massima del
contributo concedibile a ciascun soggetto e' di lire  500  milioni  e
gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante
contratti  di  locazione  finanziaria  o di compravendita con riserva
della proprieta' a norma dell'art. 1523 del Codice civile o  a  norma
della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
     b)  per il 30 per cento per sostenere interventi, disposti dalla
Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione  di
un  progetto  di  promozione  e sviluppo del settore dell'occhialeria
destinati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2.
   6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo,  sono
concesse per le seguenti iniziative:
     a)   acquisto  di  terreni  e  fabbricati,  nel  limite  massimo
rispettivamente del  10  per  cento  e  del  20  per  cento  rispetto
all'importo complessivo dell'investimento;
     b)  costruzione,  ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e
relative  pertinenze,  destinati   alle   attivita'   imprenditoriali
agevolate dalla presente legge;
     c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
     d)  realizzazione  e  sviluppo di sistemi aziendali di qualita',
nonche' la relativa attivita' di autoformazione;
     e)  acquisto  di  arredi,  di  macchinari  e   di   sistemi   ed
attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
     f)    acquisizione    di   programmi   e   tecnologie   per   la
informatizzazione delle attivita' d'impresa;
     g) attivita' di promozione e di commercializzazione dei prodotti
con  particolare  riferimento  all'organizzazione  e partecipazione a
manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie,
espletamento di studi di  mercato  e  approntamento  di  cataloghi  e
schedari;
     h)  realizzazione  di  strutture  e  impianti  con  finalita' di
salvaguardia dell'ambiente,  in  concessione  con  l'attivita'  delle
imprese;
     i)   consolidamento  ed  espansione  della  base  produttiva  ed
occupazionale.
   7. I benefici di cui al  presente  articolo  sono  cumulabili  con
eventuali agevolazioni previste dalle normative comunitarie; non sono
concedibili  per  le  operazioni perfezionate anteriormente alla data
del 1 gennaio 1993  ovvero  per  le  quali  siano  state  chieste  ed
ottenute   provvidenze   sulla   base   di  leggi  che  escludono  la
cumulabilita'.