Art. 4.
                  Deleghe alla provincia di Belluno
 
   1. La Provincia di Belluno e'  delegata  ad  esercitare  tutte  le
funzioni  amministrative  relative alla concessione ed erogazione dei
contributi, alla vigilanza sulla  loro  utilizzazione,  nonche'  alla
riduzione  o  revoca  degli  stessi in caso di mancata realizzazione,
anche parziale, degli interventi ammessi,  sulla  base  dei  seguenti
principi:
     a) snellezza e trasparenza delle procedure;
     b) partecipazione ai procedimenti;
     c) redditivita' degli investimenti;
     d) internazionalizzazione delle attivita' delle imprese.
   2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai
sensi  della  lettera  g)  dell'art.  32  dello  Statuto disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge e provvede  altresi'  ad
assegnare  alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed
all'esercizio della delega.
   3. I fondi di rotazione di cui all'art. 3  sono  costituiti  dalla
Societa'  Veneto  Sviluppo  S.p.a.,  previo  accredito da parte della
Regione dei relativi importi, a seguito di apposite convenzioni della
societa' con gli istituti  bancari  individuati  dalla  Provincia  di
Belluno.
   4.  La  Provincia  si  avvale  di  un  comitato che formula parere
obbligatorio circa la formazione delle graduatorie e  la  concessione
dei contributi e dei finanziamenti.
   5.  Il  comitato  di  cui  al  comma 4 e' composto di sette membri
nominati con decreto del presidente della Provincia di Belluno:
     a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni  di
presidente;
     b)  un  rappresentante  della  Regione  designato  dalla  Giunta
regionale;
     c)  un  rappresentante  designato  dalla  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno;
     d)  un  rappresentante  designato dalla Societa' Veneto Sviluppo
S.p.a.;
     e)  tre  rappresentanti  delle  categorie  e delle parti sociali
interessate, designati congiuntamente dalle stesse.
   6. Le domande di contributo  o  di  finanziamento  possono  essere
sottoposte  alla  Provincia direttamente oppure tramite cooperative o
consorzi di garanzia, che garantiscano le singole iniziative.