Art. 4. Deleghe alla provincia di Belluno 1. La Provincia di Belluno e' delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonche' alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi: a) snellezza e trasparenza delle procedure; b) partecipazione ai procedimenti; c) redditivita' degli investimenti; d) internazionalizzazione delle attivita' delle imprese. 2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'art. 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresi' ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega. 3. I fondi di rotazione di cui all'art. 3 sono costituiti dalla Societa' Veneto Sviluppo S.p.a., previo accredito da parte della Regione dei relativi importi, a seguito di apposite convenzioni della societa' con gli istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno. 4. La Provincia si avvale di un comitato che formula parere obbligatorio circa la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi e dei finanziamenti. 5. Il comitato di cui al comma 4 e' composto di sette membri nominati con decreto del presidente della Provincia di Belluno: a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di presidente; b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale; c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno; d) un rappresentante designato dalla Societa' Veneto Sviluppo S.p.a.; e) tre rappresentanti delle categorie e delle parti sociali interessate, designati congiuntamente dalle stesse. 6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia, che garantiscano le singole iniziative.