Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel biennio 1994-1995 si provvede: a) quanto a lire 20 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 del fondo globale iscritto al capitolo 880251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993; b) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante prelevamento dal fondo globale 80251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio pluriennale 1993-1995. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 e' istituito il capitolo 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (art. 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995. 3. L'onere relativo all'esercizio della delega, entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, fara' carico al bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenuta dalla Provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'art. 3.