Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di
lire 60 miliardi nel biennio 1994-1995 si provvede:
     a)  quanto  a  lire  20  miliardi  mediante  utilizzo  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 del
fondo globale iscritto al capitolo 880251 partita n. 13 "Interventi a
favore  delle  imprese delle zone montane della Provincia di Belluno"
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993;
     b) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995
mediante  prelevamento  dal  fondo  globale  80251  partita   n.   13
"Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia
di Belluno" del bilancio pluriennale 1993-1995.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996  e'
istituito  il  capitolo  20011  denominato  "Interventi  a  favore di
piccole e medie  imprese  industriali  e  artigianali  e  di  imprese
alberghiere  ubicate  nel territorio della Provincia di Belluno (art.
8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10  luglio
1993,  n.  237)",  con lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno
1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
   3. L'onere relativo all'esercizio della delega,  entro  il  limite
massimo  di  lire  200  milioni  l'anno,  fara'  carico  al  bilancio
regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenuta
dalla  Provincia  di  Belluno  e  su  contestuale   relazione   circa
l'utilizzo delle provvidenze di cui all'art. 3.