IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 1. Il comma 2 dell'art. 2 e' cosi' sostituito: "2. Ove non si realizzi l'ipotesi prevista dal comma 1 entro il 31 marzo 1994, la Giunta regionale e' autorizzata a trasferire, a titolo non oneroso, la proprieta' delle attrezzature e dei beni acquisiti all'amministrazione provinciale di Padova, con destinazione vincolata al trasporto pubblico locale. Gli oneri diretti ed indiretti conseguenti al trasferimento sono a carico del cessionario". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "3. L'amministrazione provinciale di Padova, quale autorita' di bacino competente, provvede ad individuare il soggetto gestore del trasporto pubblico extraurbano ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione del servizio urbano ed extraurbano".