IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 2
             della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13
 
   1. Il comma 2 dell'art. 2 e' cosi' sostituito:
   "2. Ove non si realizzi l'ipotesi prevista dal comma 1 entro il 31
marzo 1994, la Giunta regionale e' autorizzata a trasferire, a titolo
non  oneroso,  la  proprieta' delle attrezzature e dei beni acquisiti
all'amministrazione provinciale di Padova, con destinazione vincolata
al  trasporto  pubblico  locale.  Gli  oneri  diretti  ed   indiretti
conseguenti al trasferimento sono a carico del cessionario".
   2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
   "3.  L'amministrazione  provinciale  di Padova, quale autorita' di
bacino competente, provvede ad individuare il  soggetto  gestore  del
trasporto  pubblico extraurbano ai sensi della vigente normativa, con
particolare riguardo  alle  esigenze  di  integrazione  del  servizio
urbano ed extraurbano".