Art. 10. Organizzazione dei corsi e degli esami 1. La giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonche' i corsi di aggiornamento. 2. La giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere previste: a) le modalita' per la scelta delle localita' in cui saranno effettuati i corsi e gli esami; b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione; c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilita' civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi. 3. Prima dell'inizio di ciascun corso, il collegio provinciale delle guide alpine comunica alla giunta provinciale il nominativo del direttore del corso per la relativa nomina. 4. La giunta provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'art. 13, stabilisce: a) le modalita' di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonche' le modalita di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi; b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale. 5. L'organizzazione tecnico-logistica delle prove d'esame e' affidata al collegio provinciale delle guide alpine. 6. La provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge, nonche' dei corsi di aggiornamento. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonche' quelle relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami e quelle concernenti il vitto e l'alloggio durante lo svolgimento dei corsi tecnico-pratici e dei relativi esami. 7. La giunta provinciale puo' assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonche' dei relativi corsi di aggiornamento. 8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la giunta provinciale ha facolta' di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 9. Per i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi e' fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'art. 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami. 10. Per i non residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico-pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento. 11. L'iscrizione al corso di teoria e' gratuita. 12. Con provvedimento della giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.