Art. 10.
               Organizzazione dei corsi e degli esami
 
   1.  La  giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova
attitudinale,  i   corsi   e   gli   esami   per   il   conseguimento
dell'abilitazione    all'esercizio   della   professione   di   guida
alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonche' i corsi  di
aggiornamento.
   2.  La  giunta  provinciale  affida  al collegio provinciale delle
guide  alpine   l'attuazione   dei   corsi   per   il   conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  e  dei corsi di
aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione  nella
quale devono, tra l'altro, essere previste:
     a)  le  modalita'  per  la scelta delle localita' in cui saranno
effettuati i corsi e gli esami;
     b) le qualifiche  degli  istruttori  e  degli  insegnanti  e  la
relativa remunerazione;
     c)   i   massimali   delle  assicurazioni  contro  i  rischi  di
responsabilita' civile e di infortunio per istruttori,  insegnanti  e
allievi.
   3.  Prima  dell'inizio  di  ciascun corso, il collegio provinciale
delle guide alpine comunica alla giunta provinciale il nominativo del
direttore del corso per la relativa nomina.
   4. La giunta provinciale,  sentito  il  parere  della  commissione
esaminatrice di cui all'art. 13, stabilisce:
     a)   le   modalita'   di  ammissione  ai  corsi,  i  termini  di
presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e  di
comportamento  per  i  partecipanti  ai corsi, nonche' le modalita di
applicazione dei provvedimenti di ammonizione  e  di  espulsione  che
possono  essere  adottati  dal  direttore  dei  corsi  per il mancato
rispetto di tali obblighi;
     b) le condizioni per il riconoscimento della regolare  frequenza
dei  corsi,  ai  fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di
corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione  all'albo
professionale.
   5.  L'organizzazione  tecnico-logistica  delle  prove  d'esame  e'
affidata al collegio provinciale delle guide alpine.
   6.  La  provincia  assume  a  proprio  carico  le  spese  relative
all'organizzazione  e  all'attuazione  della  prova attitudinale, dei
corsi e degli esami previsti dalla presente legge, nonche' dei  corsi
di  aggiornamento.  Sono  in  ogni  caso  comprese  le  spese  per la
copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i
corrispettivi agli  istruttori  e  agli  insegnanti,  nonche'  quelle
relative  all'uso  degli  impianti di trasporto a fune necessari allo
svolgimento dei corsi e degli esami e quelle concernenti il  vitto  e
l'alloggio  durante  lo  svolgimento  dei corsi tecnico-pratici e dei
relativi esami.
   7. La giunta provinciale puo' assumere a proprio carico, in  tutto
o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le
spese  di  iscrizione,  di  viaggio, di vitto e alloggio sostenute in
occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione
di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli  10  e
7,  comma  8,  della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonche' dei relativi
corsi di aggiornamento.
   8. Per l'attuazione degli interventi  previsti  dal  comma  6,  la
giunta  provinciale  ha  facolta'  di autorizzare presso la tesoreria
provinciale aperture di credito a favore di funzionari  delegati,  ai
sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
   9.  Per  i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione
ai corsi e' fissata in misura pari al  20  per  cento  della  tariffa
massima  giornaliera prevista dall'art. 43, comma 1, moltiplicata per
i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami.
   10. Per i non  residenti  in  provincia  di  Trento  la  quota  di
iscrizione  ai  corsi  tecnico-pratici  viene  fissata con i medesimi
criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento.
   11. L'iscrizione al corso di teoria e' gratuita.
   12. Con provvedimento  della  giunta  provinciale  possono  essere
rimborsate,  fino  ad  un  massimo  dell'80  per  cento,  le quote di
iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento
che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.