Art. 12.
                        Esami di abilitazione
 
   1.    Gli    esami    teorico-pratici    per    il   conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della  professione  di  guida  alpina
consistono nelle seguenti prove:
     a) tecnico-pratica;
     b) didattica;
     c) culturale.
   2.   La   giunta  provinciale,  sentito  il  parere  del  collegio
provinciale  delle  guide  alpine,  su  proposta  della   commissione
esaminatrice di cui all'art. 13, delibera:
     a)  le  modalita'  di  ammissione alla prova attitudinale e alle
prove  tecnico-pratica,  didattica  e   culturale   e   l'ordine   di
effettuazione delle stesse;
     b)   il   contenuto  della  prova  attitudinale  e  delle  prove
tecnico-pratica, didattica e culturale;
     c) i criteri di valutazione delle singole prove;
     d) l'attivita' alpinistica minima ai fini  dell'ammissione  alla
prova attitudinale.