Art. 12. Esami di abilitazione 1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove: a) tecnico-pratica; b) didattica; c) culturale. 2. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'art. 13, delibera: a) le modalita' di ammissione alla prova attitudinale e alle prove tecnico-pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse; b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale; c) i criteri di valutazione delle singole prove; d) l'attivita' alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.