Art. 13.
                      Commissione esaminatrice
 
   1.  Gli  esami  sono  espletati  da una commissione nominata dalla
giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale  delle
guide alpine, e composta da:
     a)  il  dirigente del servizio competente in materia di turismo,
in qualita' di presidente;
     b)  cinque  istruttori  per  guide  alpine,   scelti   tra   gli
appartenenti  al  collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre
designati dal collegio medesimo;
     c)  un  esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della
qualifica  di  guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  designato   dal
collegio provinciale delle guide alpine;
     d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione
di  guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle
guide alpine;
     e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
     f) un medico.
   2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato,  con
le  stesse modalita', un componente supplente che partecipa ai lavori
della commissione in caso di assenza del membro titolare.
   3. Nel caso in cui il collegio provinciale delle guide alpine  non
provveda  alla designazione dei componenti previsti dalle lettere b),
c) e d) del comma 1 entro sessanta giorni dalla  relativa  richiesta,
la   giunta  provinciale  provvede  alla  nomina  prescindendo  dalla
designazione stessa.
   4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le  medesime
modalita'  previste  per la nomina nel caso di assenza ingiustificata
per piu' di tre riunioni consecutive.
   5. La commissione dura  in  carica  un  quinquennio  e  i  singoli
componenti possono essere riconfermati.
   6.  La  commissione delibera validamente con la presenza di almeno
otto componenti. Devono comunque essere presenti il medico  e  almeno
quattro degli esperti di cui alla lettera d) del comma 1.
   7.  Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da
un dipendente del servizio competente in materia di turismo.
   8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e
della sottocommissione di cui all'art. 14 sono corrisposti i compensi
ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.