Art. 14.
                      Sottocommissione tecnica
 
   1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche  gli  esami  sono
espletati da una sottocommissione tecnica cosi' composta:
     a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'art. 13,
in qualita' di presidente;
     b)  dai  cinque  membri  previsti  alla  lettera  b) del comma 1
dell'art. 13;
     c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1  dell'art.
13.
   2.  Le  prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la
sottocommissione, il cui giudizio puo' essere altresi'  ricavato  dal
rapporto  degli  istruttori  ai corsi, qualora la natura dei luoghi o
particolari difficolta' di  spostamento  impediscano  l'effettuazione
delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.
   3.   La  sottocommissione  tecnica  delibera  validamente  con  la
presenza di almeno quattro componenti.
   4. Le funzioni di segretario della sottocommissione  tecnica  sono
esercitate  da  un  dipendente  del servizio competente in materia di
turismo.