Art. 14. Sottocommissione tecnica 1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica cosi' composta: a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'art. 13, in qualita' di presidente; b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13; c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13. 2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio puo' essere altresi' ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficolta' di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa. 3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti. 4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.