Art. 15.
                       Corsi di aggiornamento
 
   1.  Ai  fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le
guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a
frequentare un corso di  aggiornamento  nel  quadriennio  antecedente
alla scadenza dell'iscrizione stessa.
   2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro
che,  essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso
di licenza rilasciata ai sensi  della  legge  provinciale  22  luglio
1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma
di Bolzano.
   3.  Le  guide  alpine-maestri  di alpinismo che nel quadriennio di
validita'  della   rispettiva   iscrizione   all'albo   professionale
risultino   in   possesso   del   diploma   di  istruttore  di  guida
alpina-maestro  di  alpinismo,  conseguito  ai  sensi  del  comma   8
dell'art.  7  della  legge  2  gennaio  1989,  n.  6,  sono esonerate
dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
   4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero  ciclo
dei  corsi  tecnico-pratici  per  il  conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di  alpinismo
equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.