Art. 16.
                             Istruttori
 
   1.  Le  funzioni  di  istruttore  tecnico  nei corsi sono affidate
esclusivamente a guide  alpine-maestri  di  alpinismo  che  siano  in
possesso  del  diploma  di  istruttore  di  guida  alpina-maestro  di
alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli  appositi  corsi
organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.