Art. 17. Collegio provinciale delle guide alpine 1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. 2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonche' le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'. 3. Sono organi del collegio: a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b) il consiglio direttivo; c) il presidente. 4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.