Art. 17.
               Collegio provinciale delle guide alpine
 
   1.  E'  istituito,  come organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri
di alpinismo e degli aspiranti guida.
   2.  Del  collegio  fanno  parte  di   diritto   tutte   le   guide
alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida  iscritti nei
rispettivi albi  provinciali,  nonche'  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento,
che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
   3. Sono organi del collegio:
     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
     b) il consiglio direttivo;
     c) il presidente.
   4.  L'assemblea  si  riunisce  di  diritto  una  volta  l'anno  in
occasione dell'approvazione del bilancio e  tutte  le  volte  che  lo
decida  il  consiglio  direttivo  ovvero ne faccia richiesta motivata
almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.