Art. 18.
                         Consiglio direttivo
 
   1.  Il  consiglio  direttivo  del collegio provinciale delle guide
alpine e' formato da undici componenti, eletti da tutti i membri  del
collegio  fra  gli  appartenenti  allo  stesso e scelti in numero non
inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.
   2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente
del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del  collegio  vota  per
non  piu'  di  tre  componenti  da  eleggere.  Sono eletti coloro che
ottengono il maggior numero di voti; in caso di parita'  di  voti  si
procede  a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma
1.
   3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di  almeno  sei
componenti  e  con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente.
   4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida  il
presidente  ovvero  ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei
componenti.
   5. Il consiglio direttivo  dura  in  carica  tre  anni  e  i  suoi
componenti sono rieleggibili.