Art. 19.
       Presidente del collegio provinciale delle guide alpine
 
   1.  Il  consiglio  direttivo elegge nel proprio seno il presidente
del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri  di  alpinismo.
Il  presidente  e'  eletto  a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio  direttivo;  nel  caso  in   cui   nessuno   ottenga   tale
maggioranza,  si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti
piu' votati nel primo scrutinio.