Art. 19. Presidente del collegio provinciale delle guide alpine 1. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti piu' votati nel primo scrutinio.