Art. 22. Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI) 1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.