Art. 22.
         Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI)
 
   1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 20  della  legge  2
gennaio  1989,  n. 6, il Club alpino italiano conserva la facolta' di
organizzare  scuole  e  corsi  di  addestramento  a   carattere   non
professionale   per   le  attivita'  alpinistiche,  sci-alpinistiche,
escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per  la  formazione
dei relativi istruttori.