Art. 24.
             Oggetto della professione di maestro di sci
 
   1.  E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo
non esclusivo e non continuativo, a persone singole  e  a  gruppi  di
persone,  le  tecniche  sciistiche in tutte le loro specializzazioni,
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari
sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni  con  gli  sci
che  non  comportino  difficolta'  richiedenti  l'uso  di  tecniche e
materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.