Art. 24. Oggetto della professione di maestro di sci 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.