Art. 26. Requisiti per l'iscrizione all'albo 1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti: a) abilitazione prevista dall'art. 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15; b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea; c) maggiore eta'; d) idoneita' psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale del comune di residenza; e) diploma di scuola dell'obbligo; f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validita' della licenza prevista nel medesimo comma, e' richiesta altresi', fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso. 3. L'iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed e' rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale. 4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'art. 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'art. 35, secondo la rispettiva disciplina. 5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.