Art. 27. Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati 1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati della Comunita' economica europea e' subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento. 2. Si considera esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresi', esercizio stabile della professione l'attivita' esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione e l'attivita' comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia di Trento. 3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci gia' iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano e' subordinato all'accertamento che l'idoneita' tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza. 4. Per i maestri di sci non aventi cittadinanza italiana l'esercizio della professione e' subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci, previo riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocita' di trattamento. 5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione e' subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza e, per i maestri di sci stranieri, al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'art. 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81.