Art. 27.
          Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati
 
   1.   L'esercizio   stabile   della   professione   nel  territorio
provinciale  da  parte  dei  maestri  di  sci  iscritti  negli   albi
professionali  di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano
o provenienti da altri Stati della  Comunita'  economica  europea  e'
subordinato  all'iscrizione all'albo professionale della provincia di
Trento.
   2. Si considera esercizio stabile  della  professione  l'attivita'
svolta  dal  maestro  di  sci che abbia residenza o dimora o recapito
fisso, ai  fini  dell'esercizio  della  professione,  nel  territorio
provinciale.   Si   considera,   altresi',  esercizio  stabile  della
professione l'attivita' esercitata dal maestro  di  sci  per  periodi
complessivamente  superiori  a quindici giorni nell'arco della stessa
stagione e l'attivita' comunque svolta dal maestro di sci a favore di
organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia di Trento.
   3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di  sci  gia'
iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di
Bolzano  e'  subordinato all'accertamento che l'idoneita' tecnica sia
stata conseguita secondo criteri analoghi  a  quelli  previsti  dalla
presente  legge.  L'iscrizione  all'albo della provincia di Trento ha
efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione  all'albo  della
regione o provincia autonoma di provenienza.
   4.   Per  i  maestri  di  sci  non  aventi  cittadinanza  italiana
l'esercizio  della  professione  e'  subordinato  ad   autorizzazione
rilasciata  dal  collegio  provinciale  dei  maestri  di  sci, previo
riconoscimento, da parte della Federazione italiana  sport  invernali
(FISI),  d'intesa  con  il  collegio  nazionale  dei  maestri di sci,
dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di  provenienza  e
della reciprocita' di trattamento.
   5.  Per  i  maestri  di  sci  provenienti da altre regioni o dalla
provincia  autonoma   di   Bolzano   l'esercizio   temporaneo   della
professione  e'  subordinato  soltanto  all'iscrizione all'albo della
regione o della provincia autonoma di provenienza e, per i maestri di
sci  stranieri,  al  possesso  del  titolo   abilitativo   ricompreso
nell'elenco di cui all'art. 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81.