Art. 28.
                     Obblighi del maestro di sci
 
   1.  E'  fatto  obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo
saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con
se', durante lo svolgimento dell'attivita' professionale, la  tessera
di  iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato
estero di appartenenza e di esibirlo  su  richiesta  delle  autorita'
competenti  o  del  personale  incaricato  della  vigilanza  ai sensi
dell'art. 51.