Art. 29.
            Abilitazione all'esercizio della professione
 
   1. L'abilitazione all'esercizio della professione  di  maestro  di
sci   si   consegue   mediante  la  frequenza  degli  appositi  corsi
tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento  dei  relativi
esami.  Il diploma di abilitazione e' rilasciato dal presidente della
giunta provinciale.