Art. 3.
                       Gradi della professione
 
   1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
     a) aspirante guida;
     b) guida alpina-maestro di alpinismo.
  2.  L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di  maggiore
impegno,  i  cui  limiti  saranno determinati con deliberazione della
giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle  guide
alpine di cui all'art. 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante
guida  faccia  parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro
di alpinismo.
   3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento delle tecniche
di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 2 solo nell'ambito  di  una
scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.