Art. 3. Gradi della professione 1. La professione di guida alpina si articola in due gradi: a) aspirante guida; b) guida alpina-maestro di alpinismo. 2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'art. 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo. 3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.