Art. 30.
                              Categorie
 
   1.   L'abilitazione   all'esercizio   della  professione  riguarda
distintamente:
     a) le discipline alpine;
     b) il fondo.
   2. Il maestro  di  sci  deve  limitare  la  propria  attivita'  in
corrispondenza con l'abilitazione posseduta.