Art. 31. Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'art. 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneita' psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 26. 2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine o per il fondo sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali. 3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica. 4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro cinque anni dalla data in cui e' stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami e' subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami. 5. La giunta provinciale indice le prove, determina le modalita' per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della provincia.