Art. 31.
            Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi
 
   1.  L'ammissione  ai  corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di  una
prova  attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche
di cui all'art. 35, secondo  la  rispettiva  competenza.  Alla  prova
attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato
medico attestante l'idoneita' psico-fisica all'insegnamento dello sci
e  dichiarino  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalle
lettere b), c), e) ed f) dell'art. 26.
   2. Gli atleti  che  nel  quinquennio  antecedente  la  domanda  di
ammissione  ai  corsi  abbiano  partecipato ufficialmente, secondo le
attestazioni della FISI, alle squadre  nazionali  per  le  discipline
alpine  o  per  il  fondo  sono  esonerati dalle corrispondenti prove
attitudinali.
   3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale  per  il  fondo
gli  atleti  che,  secondo  le attestazioni della FISI, abbiano fatto
parte  ufficialmente  nei  cinque  anni  antecedenti  la  domanda  di
ammissione  al  corso  delle  squadre  nazionali  di  biathlon  o  di
combinata nordica.
   4.  Qualora  il  candidato  non  superi  tutti   gli   esami   per
l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro
cinque   anni   dalla   data  in  cui  e'  stata  superata  la  prova
attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi  ed  esami
e'  subordinata  al  superamento  di una nuova prova attitudinale. Il
candidato riammesso ai corsi  deve  sostenere  nuovamente  tutti  gli
esami.
   5.  La  giunta provinciale indice le prove, determina le modalita'
per l'ammissione dei candidati  e  per  lo  svolgimento  delle  prove
stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della
provincia.