Art. 32. Corsi di abilitazione 1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la meta' e' riservata al corso tecnico - pratico. 2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla giunta provinciale in armonia con l'art. 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI.