Art. 32.
                        Corsi di abilitazione
 
   1.  I  corsi  tecnico-pratici,  didattici e culturali hanno durata
complessiva non inferiore a novanta giorni o a  quattrocentocinquanta
ore, di cui almeno la meta' e' riservata al corso tecnico - pratico.
   2.  Gli  insegnamenti  e  i  programmi  di  massima dei corsi sono
deliberati dalla giunta provinciale in armonia  con  l'art.  7  della
legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento
indicati dalla FISI.