Art. 34.
                      Commissione esaminatrice
 
   1. Gli esami di abilitazione sono  espletati  da  una  commissione
nominata dalla giunta provinciale e composta da:
     a)  il  dirigente del servizio competente in materia di turismo,
con funzioni di presidente;
     b) quattro istruttori per maestri  di  sci  specializzati  nelle
discipline  alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei
maestri di sci;
     c) quattro istruttori  per  maestri  di  sci  specializzati  nel
fondo,  di  cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di
sci;
     d) tre maestri di sci delle  discipline  alpine,  designati  dal
collegio provinciale dei maestri di sci;
     e)   tre  maestri  di  sci  di  fondo,  designati  dal  collegio
provinciale dei maestri di sci;
     f) sei esperti in attivita' culturali connesse all'attivita  del
maestro di sci;
     g) un medico.
   2.  Per  ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato con
le stesse modalita' un componente supplente che partecipa  ai  lavori
della commissione in caso di assenza del membro titolare.
   3.  Nel  caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non
siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d)  ed
e)   del   comma  1,  la  giunta  provinciale  provvede  alla  nomina
prescindendo dalla designazione stessa.
   4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le  medesime
modalita'  previste  per la nomina nel caso di assenza ingiustificata
per piu' di tre riunioni consecutive.
   5. La commissione dura  in  carica  un  quinquennio  e  i  singoli
componenti possono essere riconfermati.
   6.  La  commissione delibera validamente con la presenza di almeno
dodici componenti. Devono comunque essere presenti il medico e almeno
quattro degli esperti di cui alla lettera f) del comma 1.
   7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate  da
un dipendente del servizio competente in materia di turismo.
   8.  Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1,
delle sottocommissioni di cui all'art. 35 e delle commissioni di  cui
all'art.  36,  comma  3,  sono  corrisposti  i compensi ed i rimborsi
previsti dalla normativa provinciale.