Art. 34. Commissione esaminatrice 1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da: a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente; b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; f) sei esperti in attivita' culturali connesse all'attivita del maestro di sci; g) un medico. 2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato con le stesse modalita' un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. 3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa. 4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalita' previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per piu' di tre riunioni consecutive. 5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati. 6. La commissione delibera validamente con la presenza di almeno dodici componenti. Devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera f) del comma 1. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo. 8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'art. 35 e delle commissioni di cui all'art. 36, comma 3, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.