Art. 35.
                      Sottocommissioni tecniche
 
   1. Per l'espletamento delle prove tecnicopratica  e  didattica  la
commissione  e'  articolata in due sottocommissioni tecniche, una per
le discipline alpine e l'altra per il fondo.
   2.  La  sottocommissione  tecnica  per  le  discipline  alpine  e'
composta:
     a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34,
in qualita' di presidente;
     b)  dai  quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1
dell'art. 34;
     c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del  comma  1
dell'art. 34.
   3. La sottocommissione tecnica per il fondo e' composta:
     a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34,
in qualita' di presidente;
     b)  dai  quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1
dell'art. 34;
     c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del  comma  1
dell'art. 34.
   4.   Le   funzioni   di  segretario  delle  sottocommissioni  sono
esercitate da un dipendente del servizio  competente  in  materia  di
turismo.
   5.  Le  sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di
almeno cinque componenti.