Art. 35. Sottocommissioni tecniche 1. Per l'espletamento delle prove tecnicopratica e didattica la commissione e' articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo. 2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine e' composta: a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, in qualita' di presidente; b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34; c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 34. 3. La sottocommissione tecnica per il fondo e' composta: a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, in qualita' di presidente; b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 34; c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 34. 4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo. 5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti.