Art. 37.
                             Istruttori
 
   1. Gli istruttori nazionali della  FISI  sono  riconosciuti  quale
corpo  insegnante  tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento
comporta l'equiparazione,  agli  effetti  della  presente  legge,  al
possesso di una specializzazione.
   2. I rapporti della provincia con la FISI per disciplinare i tempi
e  le  modalita'  d'impiego  degli istruttori, nonche' la scelta e la
remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.