Art. 37. Istruttori 1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione. 2. I rapporti della provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalita' d'impiego degli istruttori, nonche' la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.