Art. 38. Organizzazione dei corsi e degli esami 1. La giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle due categorie di cui all'art. 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonche' un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'art. 29 o la licenza di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresi' ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza. 2. La giunta provinciale puo' deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'art. 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati. 3. Il collegio provinciale dei maestri di sci puo' formulare proposte e pareri alla giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti. 4. La provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati al comma 1, di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonche', per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami; sono escluse le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle localita' sede dei corsi e degli esami. 5. La giunta provinciale puo' assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81. 6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la giunta provinciale puo' autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 7. La giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce: a) le modalita' di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonche' le modalita' di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi; b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo. 8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi. 9. La giunta provinciale puo' affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonche' dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste: a) le modalita' per la scelta delle localita' in cui saranno effettuati i corsi e gli esami; b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione; c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilita' civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi. 10. La giunta provinciale puo' organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all'art. 31. L'attuazione di tali corsi puo' essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori.