Art. 38.
               Organizzazione dei corsi e degli esami
 
   1. La giunta provinciale organizza almeno ogni anno  per  ciascuna
delle  due  categorie di cui all'art. 30 una prova attitudinale ed un
ciclo di  corsi  ed  esami  per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della professione, nonche' un corso di aggiornamento al
quale  sono  ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di
sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito  l'abilitazione
prevista  dall'art.  29  o  la  licenza di cui all'art. 2 della legge
provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di  aggiornamento  sono
altresi'   ammessi   i   maestri  di  sci  che  intendano  esercitare
stabilmente la professione nella  provincia  di  Trento  e  siano  in
possesso  di  titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia
autonoma di provenienza.
   2. La giunta provinciale puo' deliberare di non dare attuazione ai
corsi, eccettuati quelli di  cui  all'art.  26,  ai  quali  risultino
iscritti meno di dieci candidati.
   3.  Il  collegio  provinciale  dei  maestri  di sci puo' formulare
proposte e pareri alla giunta  provinciale  circa  l'istituzione  dei
corsi suddetti.
   4.  La  provincia  assume  a  proprio  carico  le  spese  relative
all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami  indicati
al   comma   1,  di  quelli  per  il  conseguimento  dei  diplomi  di
specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni.
Sono in ogni caso comprese le spese per  la  copertura  assicurativa,
per  l'acquisto  di  materiali  didattici  e per i corrispettivi agli
istruttori e agli insegnanti, nonche', per i residenti  in  provincia
di  Trento,  le  spese relative all'uso degli impianti di trasporto a
fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami; sono escluse
le  spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle
di trasferimento nelle localita' sede dei corsi e degli esami.
   5. La giunta provinciale puo' assumere a proprio carico, in  tutto
o  in  parte,  per  i  soli  maestri di sci residenti in provincia di
Trento, le spese di iscrizione,  di  viaggio,  di  vitto  e  alloggio
sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento,
anche  se  svolti  all'estero,  degli  istruttori  nazionali  di  cui
all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
   6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e  5  la
giunta  provinciale  puo' autorizzare presso la tesoreria provinciale
aperture di  credito  a  favore  di  funzionari  delegati,  ai  sensi
dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
   7.  La giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito
il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:
     a)  le  modalita'  di  ammissione  ai  corsi,   i   termini   di
presentazione  delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di
comportamento per i partecipanti ai corsi, nonche'  le  modalita'  di
applicazione  dei  provvedimenti  di  ammonizione  e di decadenza che
possono essere adottati dalla direzione  dei  corsi  per  il  mancato
rispetto di tali obblighi;
     b)  le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza
dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e,  in  caso  di
corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.
   8.  Gli  attestati  di  frequenza  dei corsi di aggiornamento sono
rilasciati dalla direzione dei corsi.
   9. La giunta provinciale puo' affidare al collegio provinciale dei
maestri  di  sci  l'attuazione  dei  corsi   per   il   conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione,  dei  corsi  di
specializzazione, nonche' dei corsi  di  aggiornamento.  A  tal  fine
vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro,
previste:
     a)  le  modalita'  per  la scelta delle localita' in cui saranno
effettuati i corsi e gli esami;
     b) le qualifiche  degli  istruttori  e  degli  insegnanti  e  la
relativa remunerazione;
     c)   i   massimali   delle  assicurazioni  contro  i  rischi  di
responsabilita' civile e di infortunio per istruttori,  insegnanti  e
allievi.
   10.  La  giunta  provinciale puo' organizzare corsi atti a fornire
alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria  per  affrontare
la  prova attitudinale di cui all'art. 31. L'attuazione di tali corsi
puo' essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e  la
provincia  assume  a  proprio carico le spese relative alla copertura
assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai  corrispettivi
agli istruttori.