Art. 4.
                Albo professionale delle guide alpine
 
   1.  L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due
gradi di aspirante guida e  guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  e'
subordinato    all'iscrizione   nel   relativo   albo   professionale
provinciale tenuto, sotto la vigilanza della provincia, dal  collegio
provinciale delle guide alpine di cui all'art. 17.
   2.  Il  collegio  provinciale  delle  guide  alpine  rilascia agli
iscritti la tessera e il distintivo.
   3. L'esercizio della professione da parte di guide  alpine-maestri
di  alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti
provenienti  dall'estero  con  i  loro  clienti,   in   possesso   di
abilitazione  all'esercizio  della  professione secondo l'ordinamento
del paese di provenienza, purche' non  svolto  in  modo  stabile  nel
territorio   della   provincia   di   Trento,   non   e'  subordinato
all'iscrizione all'albo.
   4. Si considera esercizio stabile  della  professione  l'attivita'
svolta  dalla  guida  alpina che abbia un recapito, anche stagionale,
nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le
proprie prestazioni ai clienti.