Art. 4. Albo professionale delle guide alpine 1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'art. 17. 2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo. 3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non e' subordinato all'iscrizione all'albo. 4. Si considera esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.