Art. 40.
                 Riconoscimento delle scuole di sci
 
   1.  La  giunta  provinciale  riconosce  come  scuole  di  sci   le
organizzazioni  alle  quali  facciano  capo  piu'  maestri di sci per
esercitare in modo coordinato la loro attivita' e  che  presentino  i
seguenti ulteriori requisiti:
     a)  adesione  di  maestri di sci in numero minimo di diciotto e,
nel  caso  di   scuole   di   sci   che   esercitino   esclusivamente
l'insegnamento  del  fondo,  in  numero  minimo di cinque. Al fine di
garantire la necessaria continuita'  nel  funzionamento  dei  servizi
turistici,  i  maestri  di  sci  costituenti l'organico minimo devono
presentare una dichiarazione con la quale affermano di  impegnarsi  a
prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta
giorni  nel  periodo  di  apertura  delle  strutture  ricettive della
localita' turistica e di non avere  assunto  analogo  impegno  presso
altra scuola.
   La  sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con
le modalita' previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme  sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione di firme";
     b)  possesso  da  parte  di  un terzo del corpo insegnante di un
diploma di specializzazione di  cui  all'art.  36  o  del  titolo  di
istruttore  ai  sensi  dell'art.  37  e disponibilita' di maestri per
almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini  della  presente
lettera,  il  possesso da parte del maestro di sci della qualifica di
guida alpina, di aspirante guida  o  della  qualifica  di  allenatore
delle  discipline  alpine  o  di  fondo,  documentata con certificato
rilasciato  dalla  FISI,  equivale  al  possesso   del   diploma   di
specializzazione;
     c)  direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci
delle  discipline  alpine   nel   caso   di   scuola   che   pratichi
prevalentemente  l'insegnamento  delle  discipliue  alpine  e  ad  un
maestro di sci di fondo nel  caso  di  scuola  di  sci  che  pratichi
prevalentemente  tale  insegnamento;  il  direttore tecnico, cui sono
affidati il coordinamento tecnico -  funzionale  della  scuola  e  la
rappresentanza  legale,  deve  essere  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione previsto dall'art. 36;
     d) disponibilita' di una sede adeguata e stabile ed idoneita'  a
funzionare  senza  soluzione  di  continuita'  per  tutta la stagione
invernale o estiva;
     e) disponibilita' nella zona di  un  adeguato  bacino  sciistico
dotato,  qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine,
di impianti di trasporto a fune;
     f) ordinamento  interno  della  scuola  ispirato  a  criteri  di
democraticita' e di partecipazione effettiva di tutti gli associati;
     g)  impegno  della  scuola  a  prestare  la  propria opera nelle
operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le  autorita'
scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello
sci  e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni
promozionali,  pubblicitarie  ed  operative  intese  ad  incrementare
l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;
     h)   adeguata   copertura   assicurativa   contro  i  rischi  di
responsabilita' civile verso terzi  conseguenti  all'esercizio  della
professione per i massimali stabiliti dalla giunta provinciale;
     i)  denominazione della scuola tale da non creare confusione con
quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.
   2. La giunta provinciale puo' riconoscere una scuola di sci  anche
qualora  i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito
dalla lettera a) del comma 1,  purche'  sussistano  tutti  gli  altri
requisiti  e  non  vi  siano  nella  stessa  localita'  altre  scuole
riconosciute.
   3. Il provvedimento di riconoscimento e' revocato qualora  vengano
a mancare uno o piu' requisiti previsti dal comma 1.
   4.  La  denominazione "scuola di sci" puo' essere usata unicamente
dalle organizzazioni riconosciute.
   5. Le scuole di sci sono  soggette  alla  vigilanza  della  giunta
provinciale.