Art. 40. Riconoscimento delle scuole di sci 1. La giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attivita' e che presentino i seguenti ulteriori requisiti: a) adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento del fondo, in numero minimo di cinque. Al fine di garantire la necessaria continuita' nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della localita' turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme"; b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'art. 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'art. 37 e disponibilita' di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina, di aspirante guida o della qualifica di allenatore delle discipline alpine o di fondo, documentata con certificato rilasciato dalla FISI, equivale al possesso del diploma di specializzazione; c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratichi prevalentemente l'insegnamento delle discipliue alpine e ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico - funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'art. 36; d) disponibilita' di una sede adeguata e stabile ed idoneita' a funzionare senza soluzione di continuita' per tutta la stagione invernale o estiva; e) disponibilita' nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine, di impianti di trasporto a fune; f) ordinamento interno della scuola ispirato a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva di tutti gli associati; g) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia; h) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla giunta provinciale; i) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona. 2. La giunta provinciale puo' riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purche' sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa localita' altre scuole riconosciute. 3. Il provvedimento di riconoscimento e' revocato qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti dal comma 1. 4. La denominazione "scuola di sci" puo' essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute. 5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della giunta provinciale.