Art. 43.
                        Tariffe professionali
 
   1. Le tariffe minime e  massime  delle  prestazioni  professionali
delle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  e degli aspiranti guida,
nonche' dei maestri di sci, deliberate dai rispettivi  collegi,  sono
soggette ad approvazione della giunta provinciale.
   2.  Le  scuole  di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci
sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo
le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste  dal
comma 1.