Art. 43. Tariffe professionali 1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonche' dei maestri di sci, deliberate dai rispettivi collegi, sono soggette ad approvazione della giunta provinciale. 2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.