Art. 44. Vigilanza sui collegi 1. La giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attivita' e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa puo' disporre ispezioni sull'attivita' e sui documenti dei collegi. 2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di un apposito commissario.