Art. 44.
                        Vigilanza sui collegi
 
   1.  La  giunta  provinciale esercita la vigilanza sull'attivita' e
sul regolare  funzionamento  del  collegio  provinciale  delle  guide
alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa
puo' disporre ispezioni sull'attivita' e sui documenti dei collegi.
   2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge
da  parte  dei  consigli  direttivi dei collegi la giunta provinciale
provvede, previa diffida ad adempiere, alla  nomina  di  un  apposito
commissario.