Art. 45. Scioglimento del consiglio direttivo 1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattivita' e di impossibilita' di funzionare. 2. Con il provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. 3. Il commissario ha facolta' di nominare un comitato, di non meno di due e non piu' di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.