Art. 45.
                Scioglimento del consiglio direttivo
 
   1.  I  consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla
giunta  provinciale  se,  richiamati  all'osservanza  degli  obblighi
derivanti  dalla  legge,  persistono  nel  violarli ovvero in caso di
prolungata inattivita' e di impossibilita' di funzionare.
   2. Con il provvedimento  di  scioglimento  la  giunta  provinciale
nomina  un  commissario  straordinario  che  esercita le funzioni del
consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla  data
del   provvedimento   di   scioglimento,   dispone   la  convocazione
dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.
   3. Il commissario ha facolta' di nominare un comitato, di non meno
di due e non piu' di sei componenti da scegliersi  fra  gli  iscritti
all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.