Art. 47.
           Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo
               ed esercizio abusivo della professione
 
   1.  Chi,  essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia
esercita stabilmente la professione di guida alpina o di  maestro  di
sci   nella   provincia   di  Trento,  e'  punito  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.  La  sanzione
e' triplicata in caso di recidiva.
   2.  L'esercizio  abusivo  della  professione  di guida alpina e di
maestro di sci e' punito, indipendentemente  dalla  sanzione  penale,
con la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 2.400.000.