Art. 47. Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio abusivo della professione 1. Chi, essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella provincia di Trento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000. La sanzione e' triplicata in caso di recidiva. 2. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci e' punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 2.400.000.