Art. 48.
          Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute
 
   1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste
dell'autorizzazione   di   cui   all'art.  21  comporta  la  sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.  500.000  a  L.
1.500.000  a  carico  di  ciascuna  persona che pratichi attivita' di
insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
   2.  L'uso  della  denominazione  "scuola  di  sci"  da  parte   di
organizzazioni  non  riconosciute comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000 a  carico  di
ciascuna  persona  che pratichi l'attivita' di insegnamento dello sci
nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.