Art. 48. Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute 1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attivita' di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva. 2. L'uso della denominazione "scuola di sci" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attivita' di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.