Art. 5.
                      Doveri delle guide alpine
 
   1. E' fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e  agli
aspiranti   guida,   che  esercitino  anche  solo  saltuariamente  la
professione nella provincia di Trento, di recare con se', durante  lo
svolgimento  dell'attivita'  professionale,  la tessera di iscrizione
all'albo o il titolo  abilitante  richiesto  dallo  Stato  estero  di
appartenenza  e di esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o
del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 51.
   2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono
tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di  pericolo  per
alpinisti,  escursionisti  o  sciatori,  a  prestare  la  loro  opera
individualmente  o  nell'ambito   delle   operazioni   di   soccorso,
compatibilmente  con  il dovere di mantenere le condizioni di massima
sicurezza per i loro clienti.