Art. 5. Doveri delle guide alpine 1. E' fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con se', durante lo svolgimento dell'attivita' professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 51. 2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.